Decreto del Presidente della Repubblica
567 del 1996
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n.259) modificato e
integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n.156
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1999, n.128)
Articolo 1 (Finalità generali)
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.
1-bis. (così come inserito dall’art. 2 del D.P.R. 9/4/99 n. 156)
Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d’autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curricolari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.
2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le Regioni, gli Enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità, di bilancio, le Regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento.
5. L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio d’istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.
Articolo 4 (Organizzazione e gestione)
1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.
3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di cui all'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.
5. Il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.
6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.
7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.
8. Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.
9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
9-bis. (così come inserito dall’art. 3 del D.P.R. 9/4/99 n. 156)
Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero della scolarità.
10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Capo d'Istituto, salva tempestiva ratifica del Consiglio di circolo o d'istituto.
Articolo 5 (Convenzioni)
1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo d'istituto ai sensi del comma 10 articolo 4.
1-bis. (così come inserito dall’art. 4 del D.P.R. 9/4/99 n. 156)
Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L’associazione studentesca può costituirsi mediante deposito agli atti dell’Istituto del testo originale degli accordi di cui all’articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell’associazione è conferita ad uno studente maggiorenne.
2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.
3. L'Amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
Articolo 6 (Consulta provinciale)
- così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 9/4/99 n. 156 -
1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal Provveditore agli studi entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali.
2. La Consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Provveditore agli studi, gli enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
- formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
- istituire, in collaborazione con il Provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;
- promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
- designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno1998, n. 249.
3. La Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.
4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della Consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla Consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della Consulta.
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative.
6. La Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale
Articolo 6-bis (Disposizioni finanziarie)
- così come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. 9/4/99 n. 156 -
1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative.
2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità.
Articolo 7 (giornata nazionale della scuola)
1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ne individua la data.
2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.
Roma , 9 aprile 1999